La risposta che ha dato il Comune all’interrogazione sulla mancanza di requisiti del Parma Calcio 1913, presentata dalla consigliera Roberti il 11/10/2021, non sembra avere risolto il problema.
Infatti, quel che scrive il vicesindaco Marco Bosi in data 11/11/2021, non aggiunge alcun elemento utile a sciogliere il quesito posto dalla consigliera Roberta Roberti sulla mancanza di requisiti del Parma Calcio 1913 in base al Codice dei contratti pubblici, ma si limita a riportare pedissequamente le argomentazioni già sostenute dal proponente in sede di Conferenza dei Servizi e nel corso delle sedute delle Commissioni I-II-IV, che si sono occupate del progetto di rifacimento del Tardini.
La risposta ignora che l’Unità di Consulenza Giuridico Amministrativa del Comune di Parma, nel documento presentato in sede di Conferenza di Servizi, con data 07/07/2021, ha dichiarato “non condivisibili” tali argomentazioni anche alla luce del richiamato parere ANAC 295/2021.
È importante sottolineare una procedura e una tempistica a dir poco inusuali. L’Unità di Consulenza Giuridico Amministrativa del Comune produce in data 07/07/2021 un’ampia e accuratissima disamina della questione, sottolineando come il difetto di tali requisiti da parte del proponente Parma Calcio 1913 non possa in alcun modo essere integrato o compensato durante l’iter che segue la presentazione della proposta di progetto. Fatto sufficiente di per sé per dichiarare la proposta inammissibile.
E invece, pur a fronte di quel giudizio negativo, il 23/09/2021 arriva il parere “sostanzialmente” favorevole della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi e, solo una settimana dopo, il 30/09/2021 (quindi ex post rispetto alla data di svolgimento della seduta conclusiva), viene prodotta una scarna paginetta in cui la stessa l’Unità di Consulenza del Comune rivede il suo precedente parere negativo rigorosamente motivato dal punto di vista giuridico, con le seguenti testuali parole: “… sentito il Segretario Generale, vi è chi ammette che la proposta possa essere accettata…”.
Una motivazione, tra il laconico e il surreale, priva di qualsiasi contestualizzazione normativa, che però apre magicamente la strada alla concessione gratuita per 90 anni di un bene pubblico immobiliare che a bilancio del Comune, in base ai dettami del D.Lgs. 118/2011, è valutato 55,6 milioni di euro.
Degno di rilievo il fatto che quello scarno parere del responsabile dell’Unità di Consulenza Giuridico Amministrativa del Comune è protocollato in data 30/09/2021, quindi 7 (sette) giorni dopo la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi del 23/09/2021, ma le modalità di svolgimento asincrono non si spingono fino all’acquisizione di documenti emessi formalmente in un momento posteriore alla seduta.
Al contrario di quanto sostiene il vicesindaco Marco Bosi nella sua risposta, attualmente non c’è nessun “concessionario” ma solo un “proponente”. L’articolo cui fare riferimento, pertanto, non è l’art. 95 richiamato dal vicesindaco, ma l’art. 96 del D.P.R. n. 207 del 2010, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
ANAC, delibera n. 295/2021 – Il possesso dei requisiti deve essere autodichiarato dal proponente in sede di formulazione della proposta e permanere fino alla stipulazione del contratto senza soluzione di continuità. Di conseguenza, la mancanza ab origine dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura non può essere superata dalla successiva costituzione della società di progetto dopo l’aggiudicazione eventualmente con i soggetti dotati dei requisiti richiesti (cfr. delibera ANAC n. 831/19 del 18.9.2019, TAR Lazio, Sez. I, 18 settembre 2020, n. 9615). Secondo l’art. 183, comma 8 del Codice dei contratti pubblici, “Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80”.
Consiglio di Stato, n. 5840/2021 – Ai sensi dell’art. 96 del D.P.R. n. 207 del 2010, applicabile alla fattispecie in esame (giusta la previsione dell’art. 216, comma 14, D.Lgs. n. 50 del 2016): “Al fine di ottenere l’affidamento della concessione, il proponente, al momento dell’indizione delle procedure di gara di cui all’articolo 153 del Codice (dei contratti pubblici), deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall’articolo 95”. La norma è chiara nell’indicare nel “proponente” – e non in altri – il soggetto che deve possedere in proprio i requisiti di partecipazione alla gara, ex art. 95 D.Lgs. n. 50 del 2016. In effetti, come bene ricordato nella sentenza appellata, “l’art. 183, comma 8, del Codice dei contratti pubblici richiede che il proponente nella procedura di project financing sia in possesso dei requisiti del concessionario". L’originaria carenza, in capo alla società proponente, dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura non potrà pertanto essere superata dalla successiva costituzione della società di progetto.
L’art. 95 individua i “requisiti del concessionario”, mentre l’art. 96 individua i “requisiti del proponente” e, cioè, i requisiti che la legge attualmente richiede per il soggetto proponente Parma Calcio 1913 (e che quest’ultimo, all’evidenza, non possiede). È infatti indubbio che il Parma Calcio 1913 “negli ultimi tre anni NON abbia partecipato alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto di proposta”, tanto più “in modo significativo”. L’espediente di rinviare al futuro non pare sostenibile dal momento che la legge richiede che determinati requisiti di solidità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria debbano sussistere nel presente e, cioè, nella fase preliminare di presentazione e valutazione dello studio di fattibilità e permanere per l’intera durata dell’iter procedimentale.
Il vicesindaco Marco Bosi si guarda bene infatti dal fare riferimento all’articolo relativo ai requisiti del proponente, citando solo l’art. 95, come se il Parma Calcio 1913 fosse già concessionario di opera pubblica.
E il vicesindaco pare volutamente ignorare anche il dettato di cui al comma 4 dell’art. 62 del D.L. 24/04/2017 n. 50, come modificato dalla legge di conversione 21/06/2017 n. 96, in forza del quale “in relazione agli interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 183, comma 8, del codice di cui al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, associando o consorziando altri soggetti laddove si tratti della società o dell’associazione sportiva utilizzatrice dell’impianto”. Questa norma resterà in vigore almeno fino al 01/01/2023 (D.Lgs. 28/02/2021 n. 38, come modificato da D.L. 25/05/2021 n. 73, con mod. da L. 23/07/2021 n. 106, art. 12 bis, comma 1). Fino al 01/01/2023, pertanto, a pena di violazione del vigente dettato normativo, il proponente deve essere in possesso dei requisiti individuati dall’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, il Codice dei contratti pubblici.
In considerazione di quanto sopra, in carenza dei requisiti richiesti ex lege in capo al soggetto proponente Parma Calcio 1913, contrariamente a quanto dichiarato nella risposta del vicesindaco Marco Bosi, si rilevano elementi ostativi al proseguimento della procedura in quanto non pare che la proposta possa essere valutata positivamente in termini di fattibilità, provenendo da soggetto non legittimato per carenza dei requisiti individuati dal Codice dei contratti pubblici, nonché per mancanza di bozza di convenzione e PEF (Piano Economico Finanziario) giudicato irrealistico, quindi NON sostenibile e con molteplici incongruità che “potrebbero non essere utilmente risolte”, dalla società di consulenza chiamata a valutarlo, per conto del Comune, nell’ambito della Conferenza di Servizi.
La replica del vicesindaco scioglie inoltre ogni dubbio sul fatto che il Parma Calcio 1913, come proponente, al momento del deposito della proposta di progetto in Comune, non era in possesso dei requisiti richiesti dal comma 15 dell’art. 183, D.Lgs. 50/2016, confermando quindi che, a norma di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, non era titolato a presentare la proposta di rifacimento dello stadio Tardini.
Sarebbe anche interessante conoscere quali siano gli “approfondimenti svolti dall’Amministrazione”, come afferma il vicesindaco Marco Bosi nella sua risposta, che “non hanno fatto rilevare elementi ostativi al proseguimento della procedura che verrà quindi portata avanti secondo quanto previsto dalla norma”. Può il vicesindaco produrre i documenti protocollati dal Comune relativamente ai pareri e approfondimenti che ha richiesto per formulare la sua risposta? O, forse e più probabilmente, si è limitato a ricalcare le stesse argomentazioni sostenute dai legali del Parma Calcio?
Ci si chiede quindi come la Giunta, in presenza delle pesanti carenze rispetto ai requisiti normativi sopra evidenziati in capo al proponente Parma Calcio 1913, possa pensare di dichiarare il pubblico interesse del progetto di rifacimento del Tardini.