Al Sindaco del Comune di Parma, Michele Guerra

agli Assessori del Comune di Parma, Beatrice Aimi, Caterina Bonetti, Gianluca Borghi, Marco Bosi, Ettore Brianti, Francesco De Vanna, Daria Jacopozzi, Lorenzo Lavagetto, Chiara Vernizzi

ai Consiglieri del Comune di Parma, Marco Alfredo Arcidiacono, Priamo Bocchi, Serena Brandini, Sandro Maria Campanini, Stefano Cantoni, Federica Carpi, Alicia Maria Carrillo Heredero, Laura Cavandoli, Virginia Chiastra, Caterina Conforti, Gabriella Corsaro, Dario Costi, Arturo Dalla Tana, Saba Giovannacci, Giulio Guatelli, Manuel Marsico, Anna Rita Maurizio, Antonio Nouvenne, Victoria Inioluwa Oluboyo, Marco Osio, Enrico Ottolini, Fabrizio Pallini, Oronzo Pinto, Cristian Salzano, Ines Seletti, Leonardo Spadi, Alessandra Tazzi, Franco Torreggiani, Giuseppe Tramuta, Maria Federica Ubaldi, Pietro Vignali

al Segretario Generale e Direttore Generale del Comune di Parma, Pasquale Criscuolo

Oggetto: Deliberazione di Giunta, in corso di adozione, IN SANATORIA della deliberazione del Consiglio comunale, in data 24/01/2022, del pubblico interesse della proposta presentata in data 21/05/2021 dalla società Parma Calcio 1913 S.r.l. per l’ammodernamento, conduzione e gestione dello stadio Ennio Tardini.

Con l’adozione della deliberazione proposta, la Giunta intende SANARE UN ERRORE della passata Amministrazione che aveva provveduto ad analoga dichiarazione in sede di Consiglio comunale.

Adottandola, la Giunta accoglie un motivo del ricorso al TAR presentato da alcuni cittadini ed il Comune verrà condannato a rifondere le spese del ricorso per pura colpa dei funzionari comunali — il RUP ing. Michele Gadaleta, con l’avallo del Segretario Generale e del Direttore Generale — che hanno disposto la delibera da parte del Consiglio comunale, pur essendo tale organo incompetente.

Con questo atto la Giunta sanerebbe peraltro soltanto un vizio di INCOMPETENZA. Ben più gravi e insanabili sono svariati aspetti che riguardano lo svolgimento e l’esito della CONFERENZA DEI SERVIZI preliminare, che minano in radice la validità degli eventuali provvedimenti conseguenti.

La “Legge stadi” prevede che ogni proposta sia formulata, in prima istanza, presentando uno STUDIO DI FATTIBILITÀ (a valere quale progetto preliminare) corredato di un PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) che è di importanza fondamentale in quanto L’EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO — ovvero la coesistenza di convenienza economica (capacità di creare valore nell’arco di efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito) e sostenibilità finanziaria (capacità di generare flussi monetari sufficienti al sostentamento della gestione e al rimborso dei finanziamenti) — È L’ELEMENTO DI VALUTAZIONE CRUCIALE E INELUDIBILE PER L’APPROVAZIONE DI QUALSIASI INIZIATIVA DI FINANZA DI PROGETTO.

In sostanza L’APPROVAZIONE DEL PEF È INSCINDIBILE DALLA FASE ISTRUTTORIA DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PRELIMINARE (a valere quale progetto preliminare).

Tanto è vero che il RUP ha affidato l’incarico di valutare gli aspetti economico finanziari della proposta di ammodernamento del Tardini a una società di consulenza esterna, Iniziativa Cube S.r.l., per una spesa complessiva di € 48.190,00 IVA inclusa, per assisterlo e supportarlo nella valutazione del PEF e di tutti gli aspetti connessi.

La società di consulenza ingaggiata dal Comune, già ad un primo esame del PEF, lo ha BOCCIATO.

Il RUP, nel verbale conclusivo della Conferenza dei servizi (pagina 6), superando tutte le argomentazioni negative della società di consulenza incaricata di valutare il PEF, dichiara: “CONSIDERATO CHE LE QUESTIONI INERENTI ALL’IMPOSTAZIONE DEL PEF e le analisi di congruità sopra richiamate ALLO STATO ATTUALE del procedimento e della progettazione POTREBBERO NON ESSERE UTILMENTE RISOLTE, È INTENZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE rappresentare LA NECESSITÀ DI APPROFONDIMENTO PER LE FASI SUCCESSIVE”.

Vale a dire, il RUP, del tutto inspiegabilmente, rimanda ogni valutazione del PEF, sonoramente bocciato dalla società di consulenza incaricata di valutarlo nella prima fase procedimentale, alla successiva fase del PROGETTO DEFINITIVO e poi NON allega la relazione sul PEF al verbale conclusivo della Conferenza dei servizi.

Ancora si evidenzia che il RUP, come risulta dalla richiamata pagina 6 del verbale della Conferenza dei servizi, scrivendo “è intenzione dell’Amministrazione rappresentare la necessità di approfondimento per le fasi successive”, ha ammesso di essere “SOTTOPOSTO” ALLE DIRETTIVE DI UN AMMINISTRATORE, mentre il RUP avrebbe dovuto avere e utilizzare una assoluta autonomia tecnico-professionale, nell’ambito della normativa che ne regola l’operato.

A questo punto si fa presente che l’operato del RUP è regolato dall’art. 6, Legge 241/1990, nonché dalle Linee Guida n. 3/20 ANAC 2.2, e che la “Legge stadi” impone l’esame, nella prima fase, sia del PIANO ECONOMICO FINANZIARIO che dello STUDIO DI FATTIBILITÀ. Ancora si fa presente che il PEF deve essere approvato perché la realizzabilità dell’opera sia assicurata e tanto è prescritto dall’art. 23, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, richiamato dalla “Legge stadi”.

In sintesi, il RUP NON HA APPROVATO IL PEF, che è un elemento essenziale e inscindibile dallo studio di fattibilità. Egli stesso, consapevole dell’inscindibilità dei due elementi essenziali ai fini della valutazione della proposta, nella determina conclusiva della Conferenza dei servizi, riporta testualmente: “CHE la suddetta PROPOSTA risulta adeguatamente motivata e corredata di idoneo STUDIO DI FATTIBILITÀ e di PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (del quale non attesta minimamente l’idoneità, N.d.R.) ed è intesa ad ottenere la convocazione della Conferenza di Servizi Preliminare” (Prot. DD-2021-2302 del 06/10/2021).

A questo punto il RUP ha cercato di superare lo scoglio normativo insuperabile e dovuto, d’altro canto, da una logica stringente e di senso comune: cioè che L’APPROVAZIONE DEL PEF sia INSCINDIBILE DALLA “FASE” di valutazione della PROPOSTA PRELIMINARE.

A tal fine il RUP ha inserito nella proposta di delibera, per farla approvare dal Consiglio comunale, tutta una serie di codicilli, come egli stesso ammette, “PER OTTENERE I SUCCESSIVI ATTI DI ASSENSO SUL PROGETTO”, in particolare sui seguenti temi di carattere economico-finanziario:

  • “QUANTIFICAZIONE DEL VALORE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE con riferimento all’attuale valore a cui l’asset è attualmente iscritto nel bilancio del Comune di Parma”;
  • “impatto sulla SOSTENIBILITÀ COMPLESSIVA DELLA PROPOSTA CONNESSA A COSTI REALIZZATIVI, stimati in via preliminare”;
  • COMPLESSIVA SOSTENIBILITÀ DELL’OPERAZIONE, con specifica attenzione all’impatto prospettico della stessa sul bilancio del Parma Calcio anche in ragione del peso significativo del canone di utilizzo che la stessa società Parma Calcio 1913 dovrà corrispondere alla società di progetto”;
  • “DURATA DELLA CONCESSIONE”;
  • “QUANTIFICAZIONE DEI RICAVI”;
  • “QUANTIFICAZIONE DEI COSTI OPERATIVI DI GESTIONE”.

In sostanza il RUP, così scrivendo, ammette l’esistenza di PROFONDE E INSANABILI CRITICITÀ E LACUNE SU ELEMENTI DI VALUTAZIONE BASILARI del PEF, del tutto OSTATIVE ALLA SUA APPROVAZIONE, e come questo problema sia insormontabile.

Ora tale “elusione” della prescrizione normativa è stata ammessa sia dal Direttore Generale che dal Segretario Generale, che non potevano non avere esaminato gli atti, per quanto riguarda la determina di deliberazione di presa d’atto dell’esito della Conferenza dei servizi da parte della Giunta (Prot. GC-2021-341 del 14/10/2021) e dal Segretario Generale per quanto riguarda la deliberazione Consiliare di pubblico interesse (Prot. CC-2022-2 del 24/01/2022).

Così come sorprende ulteriormente la mancata allegazione agli atti del Consiglio comunale della relazione della società di consulenza sul PEF del progetto e l’ostinazione con la quale, nonostante le reiterate richieste, non sia stata consegnata a un Consigliere comunale. La Consigliera Roberta Roberti ha infatti presentato ripetute istanze di accesso agli atti (la prima in data 08/11/2021) per ottenere i documenti prodotti dalla Conferenza dei servizi, nonché la relazione sul PEF della società di consulenza, che risultava esistere perché citata nel verbale conclusivo. La relazione sul PEF è stata consegnata soltanto il 17/02/2022, cioè dopo la adozione del provvedimento finale di dichiarazione del pubblico interesse da parte del Consiglio comunale, avvenuta il 24/01/2022, e soltanto successivamente a formale sollecito, a valere come diffida ad adempiere, inviato dalla Consigliera comunale Roberta Roberti.

Ora, pur essendo per il RUP doveroso perfezionare il procedimento pervenendo alla proposta formale, da una semplice lettura della proposta di deliberazione, risulta la violazione delle norme richiamate dalla “Legge stadi”. In poche parole SI È APPROVATA IN CONFERENZA DEI SERVIZI, con l’avallo di due citati funzionari apicali, UNA PROPOSTA PRIVA DEI CONTENUTI NORMATIVAMENTE RICHIESTI, cioè IN ASSENZA DELLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA (PEF).

A questo punto il RUP avrebbe dovuto troncare il procedimento di valutazione della Proposta, chiudendo la Conferenza dei servizi con esito negativo.

VICEVERSA il RUP ha proseguito, valutando la parte tecnica della proposta. Sbrigativamente ha definito tutti i pareri resi “SOSTANZIALMENTE FAVOREVOLI” salvo promuoverli a pareri “FAVOREVOLI” nella propria determina conclusiva della Conferenza dei servizi preliminare.

Peraltro, a tale modus operandi, si obietta:

  • che la Prefettura di Parma NON ha affatto reso un parere favorevole ma si è dichiarata semplicemente INCOMPETENTE. Sul punto il RUP non ha verbalizzato il vero!
  • alcuni uffici (Settore Pianificazione, Settore Sportello Unico) si sono riservati di trasmettere un parere scritto definitivo pervenuto solo dopo la chiusura, avvenuta il 23/09/2021 alle ore 10:00, della seduta conclusiva della Conferenza dei servizi;
  • significativo è il parere reso dalla Provincia che, pur dichiarandosi favorevole per quanto di sua competenza, chiedeva un approfondimento della questione in merito alla scheda M-1 del proprio PTCP relativa all’insediamento dello stadio di calcio Ennio Tardini. Tale scheda evidenziava criticità funzionali (ricadute di traffico veicolare, rumore su insediamenti residenziali); criticità infrastrutturali (spazi di sosta per veicoli); criticità ambientali (rumore e qualità dell’aria) e proponeva i seguenti obiettivi: generale (riduzione degli impatti negativi sul contesto abitativo); indirizzi ambientali (incremento delle dotazioni ecologiche); indirizzi insediativi (decentramento delle attività a maggiore afflusso di pubblico).

In conclusione, la scheda M-1 ipotizza o la RIQUALIFICAZIONE o il TRASFERIMENTO.

Si nota che per RIQUALIFICAZIONE non può che intendersi il MANTENIMENTO DELLA STRUTTURA migliorata per le carenze funzionali e strutturali (es. facilitazione accessi per portatori di handicap, aggiunta delle coperture alle gradinate che ne sono prive, ecc.). Al contrario il progetto in esame prevede una RISTRUTTURAZIONE che implica, in questo caso, una completa demolizione e ricostruzione.

Degno di nota, ancora, è il parere del responsabile del Settore Patrimonio, che evidenzia come il valore attribuito in bilancio allo stadio Tardini era del tutto non equivalente al suo reale valore di mercato. Tale questione avrebbe implicato comunque la necessità di acquisire la stima del bene da parte dell’Ufficio Tecnico Erariale.

Prima di concludere, si fa presente che, in data odierna, cittadini contrari al progetto in esame hanno depositato in Comune 8.241 firme della petizione popolare “Fermiamo il progetto del nuovo stadio Tardini” con la richiesta di archiviare la proposta sviluppata dalla società Parma Calcio 1913 S.r.l.

A questo punto, quindi, si invita la Giunta a NON SANARE il vizio di incompetenza del Consiglio, poiché ogni motivazione a sostegno della dichiarazione di pubblico interesse sarebbe puramente fantasiosa e non reale (come è stata quella alla base della deliberazione del Consiglio che la Giunta è chiamata a sanare) perché NON BASATA SUGLI ELEMENTI RICHIESTI DALLA LEGGE, che prevede un PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SOSTENIBILE e uno STUDIO DI FATTIBILITÀ che valorizzi anziché distruggere l’attuale impianto.

Oppure, come indicato dalla scheda M-1 del PTCP relativa all’insediamento dello stadio di calcio Ennio Tardini, come alternativa alla riqualificazione, il TRASFERIMENTO DELLO STADIO in altra sede.

Si aggiunge che non si vede per quale ragione la Giunta debba assumere una propria pesante responsabilità per un atto, illegittimo, della passata Amministrazione.